Il codice della strada 2013 by AA.VV

Il codice della strada 2013 by AA.VV

autore:AA.VV. [AA.VV.]
La lingua: ita
Format: epub
pubblicato: 0101-01-01T00:00:00+00:00


1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in

possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai

conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli

della categoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purchè il relativo titolare

sia già in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli,

rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e

A2, B1, C1 o D1;

g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a

mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate

nella patente stessa;

h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di

potenza superiore a 15 kW, purchè il titolare abbia almeno 21 anni, nonchè i veicoli della

categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un

codice unionale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEICOLO, conduce un veicolo o

circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante

un codice unionale o nazionale relativo a “CONDUCENTE (motivi medici)” conduce un veicolo

o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e’ soggetto alla sanzione di

cui all’articolo 173, comma 3.

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e

specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche

diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo

VI.



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